Formazione addetti ANTINCENDIO
Addetti squadra gestione emergenze.
Descrizione del servizio
Il Datore di Lavoro, in conformità all’art. 43, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti gli addetti alla squadra di emergenza devono ricevere una formazione specifica e mirata, i cui contenuti e durata sono oggi disciplinati dal D.M. 2 settembre 2021 (che ha sostituito il precedente D.M. 10/03/98). Livelli di Formazione e Aggiornamento A differenza della vecchia classificazione (rischio basso, medio, elevato), la normativa attuale definisce tre nuovi percorsi formativi correlati alla complessità dell'attività: FOR 1 (ex Rischio Basso): Attività a basso rischio incendio. FOR 2 (ex Rischio Medio): Attività a medio rischio incendio. FOR 3 (ex Rischio Elevato): Attività ad alto rischio incendio (come le RSA e strutture sanitarie). In particolare, per le strutture caratterizzate da elevata affollamento o presenza di persone con ridotta mobilità, è spesso richiesto anche il conseguimento dell'Attestato di Idoneità Tecnica presso il Comando dei Vigili del Fuoco. Obbligo di Aggiornamento Quinquennale Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e specificato dal nuovo D.M. 2 settembre 2021, la formazione antincendio non è più "una tantum". Ogni addetto alla squadra di emergenza deve obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento periodico con cadenza almeno quinquennale, al fine di mantenere elevate le competenze teoriche e, soprattutto, le capacità pratiche di intervento.


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